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Il modo più semplice per conoscere l’importo del credito di lavoro |
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L’art. 429 c.p.c. dispone che il Giudice, quando pronuncia sentenza di condanna, deve «determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. |
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Riepilogo caratteristiche:
· Calcolo per tutta la durata del rapporto di lavoro · Il calcolo è effettuato sul lordo dovuto a titolo di differenze retributive · Il calcolo è offerto nel servizio di base · Il calcolo è effettuato al lordo delle imposte · Non viene considerato nella retribuzione utile ai fini del TFR |
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Gli interventi della Corte Cost. (Sent. 02.11.00 n. 459) e della Cassazione(Cass. S.U. civili, 29.01.01 n. 38) hanno determinato che, per i crediti da lavoro dipendente privato, vale la regola del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria delle somme tardivamente corrisposte dal datore di lavoro. Pertanto, gli interessi legali vanno liquidati sulla somma capitale via via rivalutata. Con gli interventi delle citate Corti è stato superato quanto previsto dagli artt. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, comma 36, secondo periodo, L. 23 dicembre 1994 n. 724 che introducevano il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Il calcolo è effettuato al lordo delle ritenute fiscali poiché le somme dovute per tali titoli vanno considerate redditi da lavoro dipendente.
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Interessi e rivalutazione |
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